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CATEGORIA: Sicurezza e Antincendio
06/11/2015
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, obblighi e responsabilità
La recente sentenza della Cassazione n.° 41820 del 19 ottobre 2015 ha puntualizzato quali sono i compiti,
nell'ambito della sicurezza dei luoghi di lavori, del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle procedure di lavoro
- verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza e adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo del fabbricato, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere
- organizza tra i datori di lavoro la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione
- verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
- segnala al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze alle prescrizioni e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto
- sospende in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate
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