PRATICHE EDILIZIE / AMMINISTRATIVE

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (CIL)
In base alle disposizioni dell’art. 7, comma 4, della Legge Regionale n. 15/2013, in vigore dal 28/09/2013, gli interventi concernenti:
a) le opere di manutenzione straordinaria e le opere interne alle costruzioni, qualora non comportino modifiche della sagoma, non aumentino le superfici utili e il numero delle unità immobiliari, non modifichino le destinazioni d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non riguardino le parti strutturali dell’edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell’edificio;
b) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa;
c) le modifiche della destinazione d’uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d’impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico;
sono attuabili previa comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte dell’interessato, corredata dei dati identificativi dell’impresa esecutrice e del direttore dei lavori, nonché di elaborati progettuali e di relazione tecnica a firma di un professionista abilitato, il quale assevera la corrispondenza dell’intervento a una delle fattispecie di cui al comma 4, il rispetto delle prescrizioni e delle normative riguardanti l’attività edilizia, nonché l’osservanza di eventuali prescrizioni previste da autorizzazioni o altri atti di assenso necessari per l’esecuzione delle opere. L’acquisizione di tali atti può essere richiesta alla Sportello Unico, prima dell’inizio dei lavori , mediante presentazione della prevista documentazione.
La CIL presentata per lavori già eseguiti o in corso di esecuzione è subordinata al pagamento della sanzione prevista dall'art. 16 bis comma 1 della LR 23/2004, e precisamente:
- € 258,00 per lavori già eseguiti o per lavori in corso di esecuzione con CIL presentata a seguito di accertamento;
- € 86,00 per lavori in corso di esecuzione con CIL presentata spontaneamente.
Sono inquadrabili come manutenzione straordinaria attuabile con CIL i seguenti interventi, purché non riguardino le parti strutturali dell’edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell’edificio:
- consolidamento o sostituzione di chiusure e pareti esterne senza modifica dei prospetti; 
- demolizione, sostituzione e costruzione di pareti interne, di qualsiasi materiale e spessore, di singole unità immobiliari o di parti comuni;
- apertura e chiusura di porte interne;
- realizzazione o eliminazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
- costruzione e/o spostamento di collegamenti verticali interni (scale interne alle singole unità immobiliari);
- rifacimento della copertura, senza modifiche geometriche (orditura portante);
- opere di sostegno e di consolidamento delle coperture nonché l’adeguamento del loro spessore e delle loro caratteristiche all’esigenza di isolamento;
- costruzione di canne, cavedi (limitatamente a quelli di natura tecnologica), condotte e simili all’interno dell’edificio;
- opere di sottomurazione e di deumidificazione nonché interventi di consolidamento nel sottosuolo; 
- opere di sostegno e di contenimento; 
- realizzazione e rifacimento di opere di allacciamento alle reti fognarie 
- modifica dei materiali e dei colori di facciata degli edifici (intonaci e tinteggi) 
- interventi elencati nel piano generale degli impianti, art.1, comma 4:
- insegne di esercizio, a tetto, o pensilina per superfici superiori a 5 mq per faccia;
- insegne di esercizio su palina per superfici superiori a 2;
- le iscrizioni che identificano l’attività o l’esercizio cui si riferiscono realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro, di superficie superiore a 5 mq;
- cartelli e cartelloni pubblicitari di cui all’art. 6 del piano generale degli impianti;
- impianti di pubblicità o propaganda (art. 10 comma 5, lettera c);
- impianti per le affissioni ( art.11) su aree e spazi demaniali o ferroviari.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' (SCIA) per intervento edilizio
In materia edilizia la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è obbligatoria per gli interventi edilizi elencati dall’art. 13 della L.R. 15/2013.
La SCIA per interventi edilizi può essere presentata dal proprietario dell'immobile o da avente titolo in base a valido negozio giuridico (es.: delega, procura, mandato da parte del proprietario).
Il procedimento che regola la SCIA è normato dall’art. 14 della L.R. 15/2013.
La SCIA deve essere corredata dalle autorizzazioni e dagli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento:
Ai sensi dell’ art. 15 della L.R. 15/2013 (SCIA con inizio lavori differito) è possibile richiedere l’acquisizione dei suddetti atti allo Sportello unico presentando la relativa domanda e la documentazione necessaria contestualmente alla SCIA.
Nei casi previsti, la presentazione della SCIA è subordinata al pagamento del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, contributo D – depurazione) e della monetizzazione parcheggi secondo le modalità stabilite dal Comune. In caso di ritardo o di omesso versamento del contributo di costruzione si applicano le sanzioni di cui all’art. 20 della LR n. 23/2004, mentre il ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di monetizzazione parcheggi comporta l'applicazione degli interessi legali di mora.
Le modifiche al progetto depositato con SCIA o DIA richiedono un nuovo titolo abilitativo (SCIA) se ricadono in uno dei seguenti casi previsti dall’art. 22 comma1 della L.R. 15/2013:
a) la modifica della tipologia dell’intervento edilizio originario;
b) la realizzazione di un intervento totalmente diverso rispetto al progetto iniziale per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione;
c) la realizzazione di volumi in eccedenza rispetto al progetto iniziale tali da costituire un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
Le modifiche al progetto presentato con SCIA, DIA o PdC, apportate in corso di esecuzione dei lavori, sono soggette a SCIA di variante in corso d’opera se NON ricadono in uno dei casi indicati dall’art. 22 comma 1 della L.R. 15/2013.
Per tutti gli interventi edilizi soggetti a SCIA, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 15/2013, è richiesto il certificato di conformità edilizia e agibilità (CCEA).
Contestualmente alla richiesta del CCEA deve essere presentata la comunicazione di fine lavori.
 

PERMESSO di COSTRUIRE (PdC)
Il permesso di costruire è obbligatorio per gli interventi edilizi elencati dall’art. 17 della L.R. 15/2013.
Il permesso di costruire può essere richiesto dal proprietario dell’immobile o da avente titolo in base a valido negozio giuridico (es.: delega, procura, mandato da parte del proprietario), con apposita domanda corredata dagli allegati oltre specificati.
Il procedimento che regola il PdC è normato dall’art. 18 della L.R. 15/2013.
I lavori per l’esecuzione dell’intervento richiesto devono essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio del PdC ed ultimati entro tre anni dalla stessa data, salvo proroghe.
Il rilascio del PdC può essere subordinato al pagamento del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, contributo D – depurazione) e della monetizzazione parcheggi secondo le modalità stabilite dal Comune. In caso di ritardo o di omesso versamento del contributo di costruzione si applicano le sanzioni di cui all’art. 20 della LR n. 23/2004, mentre il ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di monetizzazione parcheggi comporta l'applicazione degli interessi legali di mora.
Le modifiche al progetto previsto dal PdC richiedono un nuovo titolo abilitativo (PdC) se ricadono in uno dei seguenti casi previsti dall’art. 22 comma1 della L.R. 15/2013:
a) la modifica della tipologia dell’intervento edilizio originario;
b) la realizzazione di un intervento totalmente diverso rispetto al progetto iniziale per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione;
c) la realizzazione di volumi in eccedenza rispetto al progetto iniziale tali da costituire un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
Se NON ricadono in uno dei casi indicati dall’art. 22 comma 1 della L.R. 15/2013, le modifiche al progetto previsto dal PdC, apportate in corso di esecuzione dei lavori, sono soggette a SCIA di variante in corso d’opera.
Per tutti gli interventi edilizi soggetti a PdC, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 15/2013, è richiesto il certificato di conformità edilizia e agibilità (CCEA).
Contestualmente alla richiesta del CCEA deve essere presentata la comunicazione di fine lavori.

CERTIFICATO CONFORMITA' EDILIZIA e AGIBILITA' (CCEA)
Il Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità attesta che l'opera realizzata è conforme al progetto originario ed alle successive varianti, dal punto di vista dimensionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. La scheda tecnica contiene altresì l’attestazione della sussistenza dei requisiti edilizi per il superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive e delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e dei relativi impianti, prestazionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, in particolare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico valutati secondo quanto dispone la normativa vigente.

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STUDIO TECNICO MELEGARI
VIA BUNETTO FERRARI, 7
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